58. What sanctions are provided for political finance infractions?

Italy

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Answer
  • Fines
  • Loss of public funding
  • Deregistration of party
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"8. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della Camera dei deputati sospendono, per i fondi di rispettiva competenza, l'erogazione dei rimborsi e dei contributi spettanti ai partiti e  ai movimenti politici che  risultino  inottemperanti  sulla  base  della comunicazione di cui al comma 6. Qualora l'inottemperanza  non  venga sanata entro il successivo 31  ottobre,  la  Commissione  applica al partito o al movimento politico la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9. 

9. Ai partiti e ai movimenti politici inottemperanti all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o la  relazione  della societa' di revisione o il verbale di approvazione del rendiconto  da parte del  competente  organo  interno,  la  Commissione  applica  la sanzione amministrativa  pecuniaria  consistente  nella  decurtazione dell'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso  a  titolo di  rimborso  per  le  spese  elettorali  e  di  contributo  per   il cofinanziamento di cui all'articolo 2."

Source: Art. 9.8 and 9.9, D.l. n. 34, 30/4/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi." convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. n. 151, 29/06/2019)

"2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di  cui  all'art.  7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il  rendiconto  e  i relativi allegati o il verbale  di  approvazione  del  rendiconto  da parte del competente organo  interno,  qualora  l'inottemperanza  non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione  dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la  cancellazione  del  partito  politico  ((  dal  )) registro di cui all'art. 4. 
 

3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli  obblighi  di cui all'art. 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio  1997,  n.2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio  sito  internet  dei documenti di cui all'art.  5,  comma  2,  del  presente  decreto  nel termine  ivi   indicato,   la   Commissione   applica   la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un  terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12.

4. Ai partiti politici che  nel  rendiconto  di  esercizio  abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato  dati  difformi  rispetto  alle scritture  e  ai  documenti  contabili,  la  Commissione  applica  la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato  o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto di un partito non  siano rappresentate in  conformita' al modello di cui  all'allegato  A  alla legge 2 gennaio 1997,  n.  2,  la  Commissione  applica  la  sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo  delle  somme  ad  esso spettanti ai sensi dell'art. 12. 


5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione  e  nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte,  le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta  o  veritiera, la  Commissione  applica,   per   ogni   informazione   omessa, non
correttamente rappresentata o riportante dati non  corrispondenti  al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. 

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le  sanzioni  applicate non possono superare nel loro  complesso  i  due  terzi  delle  somme spettanti ai sensi dell'art. 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravita' delle irregolarita' commesse e ne indica i motivi.

7. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi  da 2 a 5 siano state commesse  da  partiti  politici  che  abbiano  gia' percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi  dell'art. 12  e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative  pecuniarie  in  via  diretta al
partito politico fino al limite dei due terzi  dell'importo  ad  esso complessivamente attribuito ai sensi dell'art. 12 nell'ultimo anno."

Source: Art. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 and 8.7, D.l. n. 34, 30/4/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi." convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. n. 151, 29/06/2019)

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