51. Is information in reports from political parties and/or candidates to be made public?
Italy
"All'articolo 4: al comma 1, le parole da: «I partiti politici» fino a: «la inoltrano» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto»
Source: Art. 4.1, L n. 13, 21/2/2014 "recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore." Conversione in legge, con modificazioni, del D.l. 28 dicembre 2013, n. 149, (G.U. Serie Generale 26/02/2014, n.47)
"All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, secondo periodo, le parole «del finanziamento o del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo»"
Source: Art. 43.1a, D.l. n. 34, 30/4/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi." convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. n. 151, 29/06/2019)
"1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o, successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il controllo della gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato alla medesima societa' di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La societa' di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti e dei movimenti politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. A tale fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresi' che il rendiconto di esercizio sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano.
2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista e' soggetto all'obbligo di avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1. "
Source: Art. 9.1 and 9.2, L. n. 96, 6/7/2012
“Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorche' sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.!
Source: Art 7.2, L. n.515, 10/12/1993
"Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonche' le liste di cui al comma 11, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae
fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale."
Source: Art 1.14, L. n.3, 9/1/2019
Parties must publish their statute.
Financial reports of parties and candidates (in elections and not) must be made public, as per Q50, Q51 and Q52.
Candidates involved in elections (excluding municipalities with less than 15.000 inhabitants) must publish their CV and their police record on their website before the election.