51. Is information in reports from political parties and/or candidates to be made public?

Italy

Italy

Answer
Yes
Source

"All'articolo 4:  al comma 1, le parole  da:  «I  partiti  politici»  fino  a:  «la inoltrano» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante  del  partito  politico  e' tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto»

Source: Art. 4.1, L n. 13, 21/2/2014 "recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore." Conversione in legge, con modificazioni, del D.l. 28 dicembre 2013, n. 149, (G.U. Serie Generale 26/02/2014, n.47)

 

"All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, secondo periodo, le parole «del finanziamento o del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, in caso di finanziamenti o contributi di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell'anno solare successivo se complessivamente superiori nell'anno a tale importo»"

Source: Art. 43.1a, D.l. n. 34, 30/4/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi." convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. n. 151, 29/06/2019)

 

 

"1. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza  nella propria gestione contabile e finanziaria, i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che  non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano  conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo  della Camera dei deputati  ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al  Senato  della  Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, si avvalgono di una societa' di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto  dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o,  successivamente alla sua istituzione, nel registro di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39.  Il  controllo  della  gestione contabile e finanziaria puo' essere affidato alla  medesima  societa' di revisione con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi. La societa' di revisione esprime, con apposita  relazione,  un  giudizio sul rendiconto di esercizio dei  partiti  e  dei  movimenti  politici secondo quanto previsto dalla normativa vigente in  materia.  A  tale fine verifica nel  corso  dell'esercizio  la  regolare  tenuta  della contabilita' e la corretta rilevazione dei fatti  di  gestione  nelle scritture  contabili.  Controlla  altresi' che il rendiconto di esercizio  sia  conforme  alle  scritture e alla   documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e  alle  norme che lo disciplinano. 

2. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale  mediante  la  presentazione  di  una  lista   comune   di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia  depositato congiuntamente il contrassegno di lista e'  soggetto  all'obbligo  di avvalersi della societa' di revisione di cui al comma 1. "

Source: Art. 9.1 and 9.2, L. n. 96, 6/7/2012

 

“Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorche' sostenute dai  partiti  di  appartenenza,  dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini  del  limite di spesa di cui al comma 1,  tra  le  spese  del  singolo  candidato, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.!

Source: Art 7.2, L. n.515, 10/12/1993

 

"Entro il  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data  delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle  relative a comuni con meno  di  15.000  abitanti,  i  partiti  e  i  movimenti politici, nonche' le liste di cui al comma 11, primo  periodo,  hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae
fornito  dai  loro  candidati  e  il  relativo   certificato   penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta  giorni  prima della  data  fissata  per  la  consultazione  elettorale."

Source: Art 1.14, L. n.3, 9/1/2019

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Parties must publish their statute.

Financial reports of parties and candidates (in elections and not) must be made public, as per Q50, Q51 and Q52.

Candidates involved in elections (excluding municipalities with less than 15.000 inhabitants) must publish their CV and their police record on their website before the election.

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