49. Do candidates have to report on their election campaign finances?
Italy
“2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibile al candidato, ancorche' sostenute dai partiti di appartenenza, dalle liste o dai gruppi di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota. Tali spese debbono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6.
3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato puo' designare alla raccolta dei fondi piu' di un mandatario, che a sua volta non puo' assumere l'incarico per piu' di un candidato.
4. Il mandatario elettorale e' tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi e’ tenuto ad identificare le complete generalita' di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto e' specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. I contributi o i servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica non possono superare l'importo o il valore di 20 milioni di lire.
6. La dichiarazione [...] deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione , oltre che al Presidente della Camera di appartenenza, al Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicita'. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore ai 10 milioni di lire, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto e' sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicita' in relazione all'ammontare delle entrate.(7)(12)(17) ((20))
7. Alla trasmissione al Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il periodo di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.”
Source: Art 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 and 7.7, L. n.515, 10/12/1993
Candidates have to designate a mandatary to raise funds for their electoral campaign. Each candidate can. Only designate one mandatary and each mandatary can only be in charge of one candidate’s fundraising. After the election, candidates (whether they are elected or not) must submit a report on their campaign’s finances within three months and it must be cosigned by the mandatary.