38. Is there a ban on vote buying?
Italy
"L'articolo 416-ter del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 416-ter (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita' o in cambio della disponibilita' a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa e' punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, e' risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della meta'. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."
Source: Art. 1, L. n. 43, 21/5/2019
Vote buying is a crime according to the article 416 ter of the Italian Penal Code. This activity is is often practiced by mafia groups, therefore such article is within the realm of criminalizing mafia association in the Italian Penal Code, and it is defined as political-mafia electoral exchange. Political-mafia electoral exchange is understood to be a crime when there is a promise or agreement and/or exchange of goods or services for the purpose of vote-buying. The voter commits a crime in case they agree to the transaction.
The latest update to this decades-long rule was made in 2019 in order to expand the understanding of the crime and to tighten the punitive response to it.