13. Is there a ban on the use of state resources in favour or against a political party or candidate?
Italy
"Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per l'attivita' politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti"
Source: Art. 1, L n. 13, 21/2/2014 "recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore." Conversione in legge, con modificazioni, del D.l. n. 149, 28 dicembre 2013, (G.U. Serie Generale 26/02/2014, n.47)
"È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa."
Source: Art. 29.6, L. n. 81, 25/3/1993
"1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita."
Source: Art. 2, L. n. 28, 28/2/2000
"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Source: Art. 9.1, L. 28, 28/2/2000
Public cofinancing and public reimbursement to parties and/or candidates for elections is abolished;
During an election period, every public administration entity is forbidden from doing any form of communication and/or propaganda activity aside from purely institutional ones;
During an election period, state media are required to remain impartial and equal in providing information and political communication.