7. Is there a ban on anonymous donations to political parties?
Italy
"La prima disposizione che interessa ai fini del presente contributo è l’art. 1, co. 11, che reca alcune novità in materia di trasparenza e tracciabilità dei finanziamenti e si rivolge, in particolare, ai partiti e movimenti politici e alle liste e ai candidati alla carica di sindaco nei Comuni con più di 15 mila abitanti. A costoro si applica ora un duplice obbligo di pubblicità. Da un lato, la legge prescrive di annotare in un apposito registro (custodito presso la sede del partito o movimento) ogni forma di contribuzione ricevuta (somme di denaro, prestazioni o altre forme di sostegno) superiore come valore alla soglia di 500 euro complessivi annui per soggetto erogatore. L’annotazione deve avvenire entro un mese dall’effettiva percezione del contributo e deve avere ad oggetto il suo ammontare, la data dell’erogazione e l’identità dell’erogante. La disposizione precisa inoltre che si presume l’esistenza del consenso alla pubblicità dell’erogazione da parte di chi corrisponde una contribuzione superiore a tale ammontare. Mentre il contributo non può essere ricevuto dal soggetto politico se l’erogante si dichiara contrario alla pubblicità dei suo dati."
Source: Ubiali, Maria Chiara (2019) Le disposizioni extra-penali della Legge C.D. Spazza-Corrotti: trasparenza e finanziamento dei partiti politici e norme sulla regolamentazione delle fondazioni. Diritto Penale Contemporaneo, 21/1/2019
Available at: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6439-le-disposizioni-extra-penali-della-legge-cd-spazza-corrotti-trasparenza-e-finanziamento-dei-partiti