2. Is there a ban on donations from foreign interests to candidates?
Italy
"Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 11, primo periodo, e' fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. E' fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 11, primo periodo. "
"Alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati di cui al primo periodo non si applica il comma 12, primo periodo; ai medesimi enti il comma 12, secondo periodo, non si applica in caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere."
"Ai medesimi enti e' fatto divieto di devolvere, in tutto o in parte, le elargizioni in denaro, i contributi, le prestazioni o le altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti ai sensi del secondo periodo in favore dei partiti, dei movimenti politici, delle liste elettorali e di singoli candidati alla carica di sindaco."
Source: Art. 43, D.l. n. 34, 30/4/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi." convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. n. 151, 29/06/2019)
Candidates are banned from receiving foreign donations. Only foundations and associations can receive foreign donations, but they aren’t allowed to redirect them to candidates.