57. What power is granted to the institution(s) responsible for examining reports and/or investigating violations?
Italy
"2. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 7 del presente decreto o all'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro il successivo 31 ottobre, la Commissione dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la cancellazione del partito politico (( dal )) registro di cui all'art. 4.
3. Ai partiti politici che non abbiano rispettato gli obblighi di cui all'art. 8, commi da 5 a 10-bis, della legge 2 gennaio 1997, n.2, o abbiano omesso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti di cui all'art. 5, comma 2, del presente decreto nel termine ivi indicato, la Commissione applica la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione di un terzo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12.
4. Ai partiti politici che nel rendiconto di esercizio abbiano omesso dati ovvero abbiano dichiarato dati difformi rispetto alle scritture e ai documenti contabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo. Ove una o piu' voci del rendiconto di un partito non siano rappresentate in conformita' al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, la Commissione applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12.
5. Ai partiti politici che nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa abbiano omesso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, la Commissione applica, per ogni informazione omessa, non
correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, la sanzione amministrativa pecuniaria fino a un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le sanzioni applicate non possono superare nel loro complesso i due terzi delle somme spettanti ai sensi dell'art. 12. Nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravita' delle irregolarita' commesse e ne indica i motivi.
7. Qualora le inottemperanze e le irregolarita' di cui ai commi da 2 a 5 siano state commesse da partiti politici che abbiano gia' percepito tutte le somme ad essi spettanti ai sensi dell'art. 12 e che non abbiano diritto a percepirne di nuove, la Commissione applica le relative sanzioni amministrative pecuniarie in via diretta al
partito politico fino al limite dei due terzi dell'importo ad esso complessivamente attribuito ai sensi dell'art. 12 nell'ultimo anno."
Source: Art. 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 and 8.7, D.l. n. 34, 30/4/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi." convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. n. 151, 29/06/2019)
The commission can request additional information from non-compliant parties, and ask them to solve the irregularities. the commission can apply amministrative fines for non-compliace and, if parties are not able to present their financial reports within 31 October of the next year, the commission can exclude them from the register of political parties and movements, thus determining their exclusion from funding for the next year.